Linfedema e riconoscimento invalidità civile, legge 104/92

 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Così recita l’articolo 38 della Costituzione.
La domanda per l’ottenimento dell’invalidità civile e della legge 104/92 và inoltrata alla sede Inps attraverso la mediazione di un Ente di Patronato o attraverso lo Spid (se il cittadino ne è in possesso).
Occorre presentare un certificato medico on line attestante la patologia, ottenuto fornendo al medico curante certificazione utile rilasciata da uno specialista al fine di comunicare alla Commissione Inps, una anamnesi chiara della patologia in grado di far ottenere una percentuale di invalidità attinente alla patologia ed il riconoscimento della L. 104/92 che permette  di poter acquistare ausili e protesi ( ad esempio il tutore elastico in caso di linfedema) usufruendo di IVA AGEVOLATA al 4%

Così cita la Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 che prevede:
Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee”.

 

Linfedema e assegno di invalidità  legge 222/1984

 

 

Si considera possibile questo supporto ad invalido, assicurato ( persona con contribuzione INPS) la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.

In caso di linfedema, ci si può’ rivolgere al proprio medico di famiglia il quale emetterà’ un apposito certificato on line Ss3 utile alla richiesta dell’assegno di invalidità.

Il lavoratore sarà sottoposto a visita Inps, nel caso di ottenimento della prestazione la commissione valuta i limiti funzionali determinati dalla patologia  e se la stessa è compatibile con l’attività lavorativa. L’assegno ha carattere temporaneo (tre anni) ed è confermabile su domanda da presentarsi nel  semestre che precede la scadenza  .

Katya Maniglia

Responsabile Provinciale ITAL:UIL

 

 

Leave a Reply